La necessaria previsione nei contratti relativi ad appalti di servizi o di forniture, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 della l. n. 537 del 1993 vigente “ratione temporis”, di una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, è norma imperativa non suscettibile di deroga pattizia.
Tuttavia, essa non comporta il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma prevede che l’Amministrazione, a ciò sollecitata dalle richieste dell’appaltatrice, proceda agli adempimenti istruttori condotti dai competenti organi tecnici, al fine di valutare la fondatezza della richiesta, poiché la revisione del prezzo dei canoni relativi all’appalto è imprescindibilmente collegata all’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici.
Massima Ufficiale