I crediti dell’appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l’inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate “sine die” le determinazioni in ordine all’accettazione dell’opera e paralizzati i diritti dell’altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede.
Scaduti i termini contrattuali, grava sul committente l’onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all’impresa.
Massima Ufficiale