In tema di appalto pubblico, il collaudo non costituisce il termine finale per contestare all’appaltatore i ritardi nell’adempimento, poiché tali ritardi esulano dalle questioni tecnico-contabili, che ne sono l’ambito tradizionale, ma attengono all’esatto adempimento, disciplinato delle norme generali, né il buon esito del collaudo può ingenerare alcun affidamento in capo all’appaltatore, non trattandosi di un atto proveniente dalla P.A., ma da un organo indipendente, quale è il collaudatore, mentre solo l’approvazione del committente determina il consolidamento delle obbligazioni a carico di quest’ultimo.
Massima Ufficiale