In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività dell’iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell’ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l’ipotesi in cui l’illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l’appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l’illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, sia perché l’idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l’appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori.
Massima Ufficiale