La sentenza in oggetto affronta diverse questioni di interesse connesse al contenzioso in contratti derivati.
Per quanto qui maggiormente interessa, e rinviando alla lettura del provvedimento allegato per ogni miglior approfondimento, la Corte d’Appello evidenzia il carattere fisiologicamente speculativo delle operazioni di rinegoziazione, in quanto dirette a ridurre o a differire nel tempo il concreto realizzarsi della perdita provocata dai contratti precedenti.
E questo anche nel caso in cui l’originario contratto derivato abbia finalità di copertura, posto che con le successive rinegoziazioni alla iniziale finalità si aggiunge inevitabilmente quella di tentare di ridurre o neutralizzare la perdita accumulata.
Il concludere contatti derivati sempre più speculativi, conclude la Corte, non incide sulla liceità della causa, considerando che i derivati sono contratti dall’ordinamento riconosciuti come tipicamente aleatori. E che l’investitore ben potrebbe, quale alternativa alla rinegoziazione, interrompere il rapporto e saldare il debito.