Con l’ordinanza n. 25816 del 22 dicembre 2015, la Corte di cassazione ha affermato che, in ipotesi di superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, si realizza il presupposto del mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, rendendosi applicabile la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1 del D.lgs. n. 471/1997, nella misura del 30%.
Nel caso di specie, una società aveva ricevuto un avviso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto, a seguito di un controllo, era emerso che, per l’anno 2007, la stessa aveva effettuato compensazioni orizzontali tra Iva ed altri tributi per un ammontare superiore al limite massimo vigente, fissato dall’art. 34, comma 1 della L. 388/2000 in €516.456,90 (dal 2014, in €700.000). Soccombente in primo grado, la Società risultava vincente a seguito di appello innanzi la Commissione tributaria regionale.
Quest’ultima, infatti, aveva affermato che la norma contenuta nel testo vigente “ratione temporis” dell’art. 13, D.lgs. n. 471/1997 “non prevede l’applicazione di sanzioni per l’eccedenza di compensazione”, punendo solo l’omesso o ritardato pagamento. Riteneva, infatti, la CTR che il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili fissato in €516.456,90 non integrasse il presupposto del tardivo od omesso versamento che sorregge l’applicazione della sanzione in quanto “il credito è un importo che rappresenta una somma che il contribuente vanta nei confronti del fisco e che, secondo la norma, deve essere portato a credito nell’anno successivo o chiesto a rimborso. Se, come dovrebbe essere prassi corretta, i tempi dell’ufficio fossero immediati non si potrebbe sostenere l’omesso versamento, poiché la somma che la società vanta a credito è pari all’importo da corrispondere a debito, quindi non è rilevabile il danno per l’erario”.
Con l’ordinanza in commento, la Corte di cassazione, riprendendo una serie di precedenti pronunce di legittimità sul tema, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR affermando che “non può esservi dubbio che, in ipotesi di superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili, si realizzi quel mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti”. Si rende, pertanto, applicabile la sanzione del 30% del maggior credito utilizzato.