In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l’istituto della continuazione di cui all’art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni.
E difatti, come già spiegato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 28 luglio 2016, n. 15669), l’art. 8 della l. 24 novembre 1981, n. 689 prevede l’applicabilità dell’istituto del c.d. “cumulo giuridico” tra sanzioni solo nell’ipotesi di concorso formale tra le violazioni contestate, ovverosia per il caso di violazioni plurime ma commesse con un’unica azione od omissione. Per converso, l’istituto non è invocabile nell’ambito del concorso materiale, che si realizza in presenza di violazioni commesse con più azioni od omissioni.