Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano si è espresso sull’applicazione del principio interpretativo noto come dell’assorbimento del contratto preliminare nel contratto definitivo concluso in suo adempimento.
Il Tribunale ricorda come tale principio giurisprudenziale sia stato consolidato prima dalla giurisprudenza di merito e poi da quella di legittimità, sulla base di una casistica legata a contratti di compravendita immobiliare in cui nel contratto definitivo venivano inserite garanzie particolari e diverse rispetto a quelle già contenute nel contratto preliminare che precede; tali garanzie erano generalmente volte a rateizzare il pagamento del prezzo e anticipare la detenzione del bene da parte dell’acquirente, senza tuttavia privare l’alienante della proprietà.
Secondo tale principio giurisprudenziale, ove il promissario acquirente e il promittente venditore, dopo aver previsto, a garanzia dell’adempimento delle rispettive obbligazioni, determinate garanzie convenzionali nel contratto preliminare, non le abbiano in tutto o in parte riprodotte nel contratto definitivo, deve presumersi che essi le abbiano ritenute superate dalla definitiva regolamentazione dei rispettivi interessi. Di conseguenza, si preclude ad entrambi il diritto di invocare le originarie garanzie aggiuntive eventualmente pattuite nel contratto preliminare ma non riprodotte nel contratto definitivo.
Il Tribunale afferma però che, secondo la medesima logica, ogni qual volta il contratto preliminare abbia avuto un contenuto più complesso di quello sopra delineato, riguardando soggetti diversi o contenendo accordi e pattuizioni ulteriori rispetto a quelle meramente prodromiche alla conclusione della vendita, in quanto da questa non necessitate o comunque esorbitanti, vale piuttosto il principio contrario: si deve quindi ricavare volta per volta dall’interpretazione della volontà delle parti – condotta secondo i criteri dell’art. 1362 c.c. – la sussistenza o meno di un comune intento di lasciar cadere anche quelle autonome clausole del contratto preliminare la cui perdurante vigenza obbligatoria non sia ex lege o de facto esclusa dal contratto definitivo.
Il Tribunale sostiene quindi che quanto sopra esposto vale tanto più quando ci si trovi di fronte non ad un contratto di vendita immobiliare ma, come nel caso di specie, ad accordi prodromici al trasferimento di partecipazioni societarie. In tali casi, l’insufficienza del solo riferimento al c.d. principio dell’assorbimento a dirimere secondo legge le successive controversie appare spesso di particolare evidenza.