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Applicabilità del regime del risparmio gestito in caso di SIM in liquidazione coatta amministrativa

17 Febbraio 2014

Con Risoluzione n. 19/E del 13 febbraio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ad un interpello presentato ai sensi dell’articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente l’applicabilità del regime del risparmio gestito.

In particolare, i commissari liquidatori di una società di intermediazione mobiliare in liquidazione coatta amministrativa, con precedenti incarichi di gestione individuale di portafoglio per i quali i contribuenti avevano esercitato l’opzione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento sul risultato maturato della gestione prevista dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cd. regime del risparmio gestito), si sono rivolti all’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti circa la sussistenza dell’obbligo di calcolo e versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato su ciascun conto individuale nel periodo di durata della procedura di liquidazione coatta.

Nel rispondere all’interpello l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come, anche dopo la messa in liquidazione della SIM, non vengono meno i presupposti per i quali il legislatore ha ritenuto opportuno assoggettare a tassazione il reddito maturato delle gestioni individuali di portafoglio. Ne consegue che i commissari liquidatori, nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime del risparmio gestito, sono tenuti ad applicare lo stesso regime fiscale cui era sottoposto il patrimonio gestito prima dell’inizio della procedura di liquidazione.

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