Con la sentenza in commento la Suprema Corte a Sezioni Unite chiarisce l’ambito soggettivo della disciplina relativa alla c.d. “IVA di gruppo”, con particolare riferimento alle società di persone che rivestono la qualifica di controllanti all’interno di una struttura societaria di gruppo.
Come noto, il particolare regime impositivo, previsto sia dalla disciplina comunitaria che da quella nazionale di cui all’art. 73, co. 3, D.P.R. n. 633/1972, consente in via generale di individuare nel gruppo un unico soggetto passivo d’imposta, superando le singole soggettività societarie, realizzando in tal modo il consolidamento dei rispettivi imponibili ai fini IVA.
Dopo aver chiarito come lo specifico meccanismo impositivo comporti la perdita da parte delle società controllate della disponibilità dei rispettivi saldi IVA ed il trasferimento dei relativi crediti e debiti d’imposta alla società controllante in modo da consentire a quest’ultima di compensare i saldi a credito o a debito risultanti dalle liquidazioni delle società controllate, restando unico soggetto legittimato al versamento, il collegio affronta la specifica questione concernente la possibilità di applicare la speciale disciplina dell’IVA di gruppo anche alle società di persone che assumono la qualifica di controllanti.
La Corte, al fine di superare le problematiche interpretative che la questione aveva sollevato, muove dalla ricostruzione del quadro normativo esistente in materia e soprattutto dall’analisi della normativa secondaria di applicazione dell’art. 73 del DPR n. 633/1972 e delle relative circolari amministrative le quali, circoscrivendo espressamente la disciplina dell’IVA di gruppo alle sole società di capitali controllate, portavano a ritenere che tale natura giuridica dovesse essere posseduta anche dalle società di gruppo con qualifica di controllanti, escludendo così le società di persone.
Dopo aver correttamente ricostruito la natura delle circolari amministrative nel sistema della fonti del diritto, le Sezioni Unite, considerato che dalla normativa primaria e secondaria di attuazione della disciplina dell’IVA di gruppo non emerge alcuna diretta e testuale esclusione delle società di persone dalla categoria di ‘ente o società controllanti’, così come indicata dalla norma primaria, pervengono a ridefinire l’ambito soggettivo di operatività dell’istituto, ritenendolo pienamente applicabile anche alle strutture di gruppo che abbiano come controllanti società di persone.