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Nel caso di specie era stata deliberata una trasformazione eterogenea, ex art. 2500-septies c.c., con passaggio da una società di capitali ad una comunione di azienda e, a seguito dell’estinzione della società con relativa cancellazione dal registro delle imprese, ne era stato dichiarato il fallimento entro il termine di cui all’art. 10 legge fall.
Secondo la Corte di Cassazione, sebbene in generale la trasformazione societaria configuri una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo, nel caso di passaggio da una società ad una impresa individuale (come espressamente già previsto dalla giurisprudenza di legittimità: Cass., sez. 1, 06 febbraio 2002, n. 1593; Cass., sez. I, 30 gennaio 1997, n. 965), nonché da una società ad una comunione d’azienda, si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono sia per forma che per natura.
Pertanto, la nascita di una comunione indivisa tra due o più persone fisiche, cui l'ente collettivo trasferisca il proprio patrimonio, non preclude la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.