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Giurisprudenza

Applicabilità delle sanzioni ex art. 13 del d.lgs. 471/97, in caso di mancata presentazione della garanzia nel regime dell’IVA di gruppo

19 Aprile 2016

Davide Caspani LL.M., Praticante Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 23 marzo 2016, n. 5724

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 5724 del 23 marzo 2016, la Sezione V della Corte di Cassazione, Pres. Bielli, Rel. Luciotti, ha respinto il ricorso promosso da una Società controllante di un gruppo di imprese, avverso la sentenza n. 334/2014 del 17 febbraio 2014 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Detta pronuncia aveva confermato la validità di due avvisi di recupero di eccedenze di credito IVA infragruppo utilizzate in compensazione dalla Società nei periodi di imposta 2007 e 2008. Gli avvisi erano stati emessi dall’Agenzia delle Entrate a causa della mancata prestazione delle garanzie previste dal combinato disposto del d.p.r. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 2 e del d.m. Finanze del 13 dicembre 1979, n. 11065, art. 6. Con i medesimi provvedimenti, l’Ufficio irrogava anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta ai sensi del d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

La Corte si pone dunque di fronte a due questioni, la prima sulle conseguenze originate dalla mancata prestazione delle garanzie necessarie per beneficiare del regime dell’IVA di gruppo; la seconda, sull’applicabilità o meno delle sanzioni amministrative previste dall’art. 13 del d.lgs. 471/97 nel caso di omissione delle predette garanzie.

Con riferimento alla prima questione, la Suprema Corte ha preliminarmente ribadito come il suo orientamento sia ormai consolidato nel ritenere che l’indebita compensazione di crediti IVA generata dalla mancata presentazione delle garanzie, equivalga al mancato pagamento dell’imposta. Nell’affermare ciò, fa riferimento ad una serie di pronunce delle quali si fa menzione in nota e di cui la Corte stessa, in sede decisionale, ha provveduto a chiarificarne i contenuti[1].

Secondo l’attuale interpretazione dunque, dette pronunce dispongono che, una volta disatteso l’obbligo di prestazione delle garanzie l’effetto compensativo che il contribuente avrebbe auspicato non trova applicazione e di conseguenza l’obbligo di versamento dell’imposta resta efficace. Per i giudici di legittimità, quindi, il versamento dell’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate, che deve essere eseguito in caso di mancata presentazione delle garanzie, è di fatto equivalente al versamento che la Società avrebbe dovuto effettuare nell’ipotesi in cui non avesse fatto ricorso al regime dell’IVA di gruppo. Pertanto, stante il carattere obbligatorio della prestazione di garanzia, la fattispecie compensativa non si realizza nel caso di mancata presentazione della stessa e l’indebita compensazione equivale quindi a un mancato pagamento dell’imposta.

Nella seconda parte della pronuncia la Corte affronta invece il tema riguardante l’applicabilità delle sanzioni per l’omesso versamento dell’imposta alle ipotesi di mancato versamento della cauzione o del sostitutivo pagamento delle eccedenze di credito, contraddicendo questa volta alcune delle sue precedenti pronunce (Cass., Sez. V civ. n. 21515/2010 e Cass., Sez. V civ., n. 2868/2005).

La Corte, che precedentemente aveva sostenuto l’inapplicabilità di dette sanzioni, fa oggi espresso riferimento alla già citata sentenza della Cass., Sez. V civ., n. 15060/2014 dalla quale si evince che: “dalla natura cautelare della prestazione di cauzione, o del sostitutivo pagamento delle eccedenze, non discende l’inapplicabilità delle sanzioni per il caso di omesso versamento dell’imposta perché, fermo restando la natura di detti adempimenti, in mancanza di essi, non ha luogo la fattispecie compensativa. Non essendosi prodotto l’effetto della compensazione resta efficace l’obbligo di versamento dell’imposta. L’applicazione della sanzione si collega dunque all’inadempimento di quest’ultimo obbligo e non all’omessa prestazione della cauzione o all’omissione del pagamento sostitutivo”. L’applicabilità della sanzione per omesso versamento prevista dall’art. 13 del d.lgs. 471/97 viene perciò sì riconosciuta, ma non in diretto legame di causalità con l’omessa prestazione di garanzie, bensì in collegamento al mancato adempimento degli obblighi tributari che sorgono in seguito al venir meno della fattispecie compensativa.

 


[1] Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 4844/2015; Corte di Cassazione Sez. V civ., sent. n. 28692/2005; Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 6835/2009; Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 8034/2013; Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 27200/2013; Corte di Cassazione Sez. V civ., sent. n. 4843/2015; Corte di Cassazione, Sez V civ., sent. n 15060/2014.

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