Il GdR presso il Tribunale di Roma ha ritenuto applicabili all’ufficio di commissario liquidatore gli effetti della pena accessoria dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Nella fattispecie decisa al commissario liquidatore di una società in liquidazione coatta amministrativa era stata tra l’altro inflitta, con decisione definitiva, la pena accessoria dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
La comunicazione della sentenza all’Ufficio del Registro delle Imprese ne aveva stimolato l’attivazione e la conseguente iscrizione della decadenza del commissario liquidatore dall’incarico.
Tale iscrizione è stata contestata da parte del commissario liquidatore sulla base della ritenuta inapplicabilità analogica alla fattispecie del commissario liquidatore delle disposizioni relative alle cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori.
Sul punto, il GdR ha affermato la necessaria applicabilità della pena accessoria in discorso all’ufficio di commissario liquidatore e la conseguente correttezza dell’iscrizione della decadenza nel Registro delle Imprese.
Il GdR ha osservato che «il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, un pubblico ufficiale e si sostituisce all’imprenditore nel potere di amministrare il patrimonio dell’impresa, procedendo al compimento di tutte le operazioni di liquidazione secondo le indicazioni e direttive dell’autorità di vigilanza e, sotto il controllo del comitato di sorveglianza, compie autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione».