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Sull’applicabilità dell’esenzione fiscale all’ipoteca da mediazione

27 Gennaio 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 3/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale derivante da un accordo di mediazione non rientra nel regime di esenzione fiscale previsto dall’art. 17, c. 1, del D. Lgs. n. 28/2010.

Tale disposizione prevede, in particolare, che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura“.

Come chiarito dalla Risposta n. 235/2020, detto regime di esenzione trova applicazione anche per le imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell’accordo.

L’obiettivo della norma è favorire l’utilizzo della mediazione – disciplinata con il D. Lgs. 28/2010 – come strumento alternativo e incentivante per la risoluzione delle controversie, riducendo i costi fiscali associati.

Nel caso specifico, l’istante intendeva iscrivere un’ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto dal debitore in un verbale di mediazione.

A suo avviso, l’atto di iscrizione avrebbe potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il procedimento di mediazione.

Tuttavia, l’Agenzia ha escluso questa possibilità, precisando che l’iscrizione ipotecaria è un atto successivo e autonomo rispetto al procedimento di mediazione, non strettamente collegato alla definizione della controversia.

Essa, infatti, “non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell’attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell’esecuzione dell’accordo di mediazione“.

In altre parole, l’iscrizione ipotecaria è considerata un atto esecutivo, che rappresenta una fase distinta e successiva alla mediazione.

Pertanto, non può beneficiare del regime di esenzione fiscale previsto dall’articolo 17, comma 1, che si applica esclusivamente agli atti funzionali al procedimento di mediazione, come il verbale conclusivo dell’accordo.

In conclusione, resta esclusa l’esenzione per le imposte ipotecaria e catastale relative all’iscrizione di ipoteca giudiziale, anche quando tale iscrizione derivi da un verbale di mediazione.

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