WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo
www.dirittobancario.it
Flash News

Applicazione dell’imposta fissa (tassa) di registro agli atti che contengono più disposizioni

11 Ottobre 2011

Con Circolare 7 ottobre 2011, n. 44 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui in un atto siano presenti più disposizioni di contenuto economicamente apprezzabile, occorre assoggettare a tassazione autonomamente le singole disposizioni ai  sensi dell’articolo 21, comma 1, del TUR, salvo che tra le singole disposizioni ricorra un rapporto di necessaria derivazione. In tal caso, trova applicazione l’articolo 21, comma 2, del TUR, con la conseguenza che l’imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che determina l’imposizione più onerosa.

Diversamente, nel caso in cui le disposizioni contenute nell’atto non siano suscettibili di una autonoma valutazione economica, non si realizza una espressione di capacità contributiva e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 21 del TUR. Di fatto, in assenza di un  contenuto economicamente valutabile, non risulterebbe integrato un indice di capacità contributiva.


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03

Iscriviti alla nostra Newsletter