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Giurisprudenza

Applicazione del principio del favor rei con riferimento alle nuove soglie di punibilità dei reati tributari e cenni sulla disciplina della confisca per equivalente

7 Aprile 2016

Francesca Solari, Dottoressa patrocinatrice presso lo Studio Legale Piovani&Marcheselli, Genova

Cassazione Penale, Sez. III pen., n. 891/2016 (ud. 11/11/2015)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, ha confermato il principio di retroattività della legge penale più favorevole, ritenendo applicabili le soglie di non punibilità, così come modificate dalla riforma della disciplina sanzionatoria operata con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, anche ai procedimenti in corso, retroattivamente.

A tale proposito, infatti, la Corte afferma come la dichiarazione infedele contestata […] per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009 risulta inferiore nel quantum alla soglia di punibilità oggi vigente, come individuata dal decreto n. 158 citato; sì da imporsi l’annullamento della sentenza senza rinvio, per insussistenza del fatto, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino quanto al residuo reato.

Peraltro, in correlazione a tale statuizione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui il contribuente debba essere mandato assolto da un reato tributario in virtù, appunto, del recente ampliamento delle soglie, ciò deve essere disposto con la formula “perché il fatto non sussiste” e non con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, escludendo – solo la prima – ogni possibile rilevanza del fatto anche in sede civile.

In aggiunta a tali considerazioni è interessante riportare altre osservazioni formulate dalla Suprema Corte, con riferimento alla disciplina della confisca.

A tale riguardo, la Cassazione si è soffermata su alcune caratteristiche della confisca per equivalente ex art 322 ter c.p. (oggi enucleata in ambito tributario all’art. 12 bis D.Lgs. 74/2000, a seguito della riforma della disciplina sanzionatoria apportata dal D.Lgs. 158/2015).

La Corte ha, prima di tutto, ribadito l’orientamento maggioritario secondo cui la la natura sanzionatoria della confisca de qua discenderebbe dal fatto che il legislatoreintende privare l’autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto direttamente ricavato dall’illecito; ciò, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume così i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell’autore del reato, né alla gravità della condotta. Funzione che trova, peraltro, piena ricezione legislativa nel carattere di obbligatorietà della confisca in esame.

La Corte di Cassazione ha, poi, affermato, da un lato, che l’eventuale accordo tra le parti in ordine all’applicabilità della misura ablatoria in sede di di patteggiamento non ha valore vincolante per il Giudice in quanto la sentenza di patteggiamento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del Giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il Giudice stesso non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero. Dall’altro lato, ha rilevato come non sia necessario che la confisca debba necessariamente essere preceduta dal sequestro preventivo dei beni che ne sono oggetto, in quanto difetterebbero norme che dispongano in tale senso.

Tanto premesso, la Corte ha proseguito affermando chenel caso di illeciti plurisoggettivi, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, fermo restando che il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo natura sanzionatoria, non può essere duplicato o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso profitto. Con riferimento a tali ultimi (eventuali) motivi di invalidità della misura, inoltre, la Corte ha riconosciuto l’esclusiva competenza del Giudice dell’esecuzione.


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