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L’applicazione retroattiva nei confronti dei professionisti della doppia presunzione bancaria analizzata dall’IRDCEC

4 Settembre 2014

L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha pubblicato la Circolare N. 39/IR del 4 Agosto 2014 relativa a “I profili di illegittimità dell’applicazione retroattiva delle presunzioni bancarie a carico dei professionisti”.

La Circolare prende spunto da una recente ordinanza emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio nello scorso 10 giugno 2013 che torna sul tema dell’applicazione retroattiva nei confronti dei professionisti della doppia presunzione bancaria (prelevamenti = costi e costi = compensi) di cui all’art. 32, comma 1, n. 2 del DPR n. 600/1973, così come modificato dalla L. n. 311/2004.

La Circolare si sofferma in particolare sui seguenti profili: il rinvio alla Corte costituzionale da parte della CTR del Lazio (ord. n. 27/29/2013); quadro normativo e giurisprudenziale; applicazione retroattiva delle presunzioni bancarie come prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria che viola il diritto di difesa contenuto nell’art. 24 cost.; applicazione retroattiva della norma presuntiva e violazione del principio di effettività della capacità contributiva; conclusioni.


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