Con Risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità, per un professionista abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi, di apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione, senza avvalersi dell’operato di altro professionista abilitato, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette superiori a 15.000 euro.
Nel rispondere positivamente al suddetto interpello l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i professionisti abilitati, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circ. n. 54/E del 2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.