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Appropriatezza ed execution only: recepimento Consob delle Linee guida ESMA

30 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha pubblicato le traduzioni ufficiali delle proprie Linee guida in materia di appropriatezza ed execution only ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Lo scopo delle presenti Linee guida consiste nel chiarire l’applicazione di determinati aspetti legati ai requisiti di appropriatezza e di mera esecuzione o ricezione di ordini ai sensi della MiFID II, con l’obbiettivo di assicurare un’applicazione comune, coerente ed uniforme nell’Unione europea.

In particolare, con un congruo anticipo rispetto alla prima fornitura di servizi d’investimento, le imprese dovrebbero fornire alla clientela con modalità semplici e chiare una valutazione sull’appropriatezza e sullo scopo dell’investimento, al fine di permettere all’impresa di operare nel migliore interesse del cliente.

Pertanto, l’ESMA evidenzia come sia necessario che tale valutazione includa:

  • una spiegazione adeguata sui motivi per i quali gli investitori sono stati contattati per fornire determinate informazioni e la rilevanza di fornire informazioni aggiornate, accurate e complete;
  • la segnalazione che tali informazioni sono raccolte nell’interesse dell’investitore per consentire un’adeguata valutazione dell’appropriatezza;
  • chiarimenti in relazione alle situazioni nelle quali non è prevista la valutazione (ossia, in quei casi in cui l’investitore non abbia fornito le informazioni necessarie o esse non siano adeguate o sufficienti) e le relative conseguenze.
  • informazioni sulle fondamentali differenze tra servizi non esecutivi e servizi esecutivi.

Le informazioni fornite dall’investitore e le modalità di raccolta devono essere conformi alle presenti Linee guida e, dev’essere adeguatamente valutato se le stesse siano comprensibili e facilmente fruibili dalla clientela.

Con particolare riferimento ai servizi resi mediante piattaforme elettroniche, le imprese di investimento dovrebbero:

  • ad esempio, evidenziare le informazioni tramite finestre pop-up;
  • stabilire se determinate informazioni dovrebbero essere accompagnate da un testo interattivo o da altre modalità per fornire dettagli supplementari ai clienti.

La Consob, con avviso del 27 maggio 2022, ha comunicato all’ESMA di conformarsi alle Linee guida in oggetto integrandole nelle proprie prassi di vigilanza.

Pertanto, i soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida secondo le modalità previste dal paragrafo 3 delle stesse a partire dal 12 ottobre 2022.

Per un approfondimento sul contenuto delle Linee guida in oggetto si segnala l’articolo pubblicato su questa Rivista e disponibile al seguente link.

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