Con Delibera 4 maggio 2016 n. 19602 la Consob ha emanato, ai sensi dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007, il Regolamento concernente il nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf).
Il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie della Consob, in analogia all’ Arbitro bancario finanziario (Abf) della Banca d’Italia, è caratterizzato dall’adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura.
Come si leggge nel comunicato spampa della Consob, l’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding.
Per l’invio e la gestione del ricorso è prevista una procedura telematica al fine di garantire l’efficace e tempestivo funzionamento del sistema. Ciò consentirà all’investitore di essere guidato nella fase di predisposizione del ricorso, evitando il possibile invio di istanze incomplete o incoerenti. Il sistema consentirà la condivisione in tempo reale di tutti i documenti prodotti dalle parti nel corso della procedura, garantendo rapidità ed economia degli adempimenti. Tuttavia, al fine di venir incontro alle esigenze di coloro che hanno minor dimestichezza con gli strumenti informatici (e che non intendono avvalersi del supporto di procuratori o associazioni dei consumatori), sarà possibile inviare i ricorsi in formato cartaceo per un periodo di due anni.
La procedura consente sia all’investitore sia all’intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione dell’Arbitro il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell’investitore, potrà stabilire a carico dell’intermediario l’obbligo di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento degli atti ritenuti necessari.
La decisione del collegio non è vincolante per l’investitore che può comunque ricorrere all’autorità giudiziaria. Nel caso in cui l’intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento.
L’Arbitro ha un’organizzazione che si articola in un collegio decidente e in una segreteria tecnica della Consob avente compiti di supporto.
La composizione del collegio arbitrale riflette l’esigenza di rappresentare al suo interno i diversi interessi coinvolti. Pertanto, oltre al presidente e due membri che sono nominati direttamente dalla Consob, gli altri due membri sono nominati sempre dalla Consob su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.
L’adozione del regolamento segue la consultazione pubblica che si è tenuta dall’8 gennaio all’8 febbraio 2016. Sul sito Consob, sezione Regolamentazione, è pubblicato il testo del regolamento con la relativa delibera, il documento sugli esiti della consultazione – unitamente alla relazione che illustra le conseguenze del nuovo atto normativo sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, prevista dall’art. 23, comma 2, della legge 262/2005 – nonché i contributi pervenuti dalla consultazione.
Dopo l’adozione del regolamento, proseguono le ulteriori attività necessarie per assicurare l’avvio dell’operatività del nuovo Arbitro che, dopo l’estate, andrà a sostituire la Camera di conciliazione e arbitrato.