In conformità con l’art. 2434 c.c., l’approvazione di un bilancio non determina l’approvazione, da parte della compagine sociale, delle scelte gestorie poste in essere dagli amministratori.
Infatti, l’approvazione del bilancio equivale all’approvazione del rendiconto predisposto dai gestori e, quindi, ad una dichiarazione con la quale, per quanto risulta ai soci, si attesta che tale documento rappresenti correttamente la situazione patrimoniale della società e il risultato da questa conseguito alla chiusura dell’esercizio.
Tale dichiarazione tuttavia non può intendersi come approvazione degli atti posti in essere dai gestori nel corso dell’esercizio e poi confluiti nelle varie voci inserite nel bilancio stesso.