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La revoca della delibera assembleare di nomina del Sindaco e del suo supplente adottata in assenza di quorum statutario produce effetto sostanziale di revoca dei nominati e, di conseguenza, richiede l’approvazione del Tribunale ai sensi del secondo comma dell’art. 2400 c.c.
La decisione dei giudici ambrosiani (pubblicata in allegato unitamente al precedente provvedimento del Giudice del registro delle imprese) estende la portata della disposizione di cui all’art. 2400, comma secondo, c.c., per la quale l’intervento del Tribunale risulta necessario solo per le delibere di revoca del sindaco dal proprio incarico, anche ad altre ipotesi che importino una revoca “indiretta” del medesimo componente dell’organo di controllo.
Tale situazione, ad esempio, si realizza quando la revoca della delibera di nomina per un vizio formale produca indirettamente la decadenza di uno o più sindaci.
Questa lettura mira a preservare il carattere di indipendenza dei sindaci ed evitare condotte abusive da parte di soci che intendano liberarsi di essi per motivazioni arbitrarie ed infondate (così, inter alia, G. Strampelli, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, Egea, Milano, 2013, spec. a 204 ss.; G. Tantini, L’indipendenza dei sindaci, Cedam, Padova, 2010, passim; S. Ambrosini, Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento, in Le società per azioni. Trattato di diritto commerciale, diretto da Gastone Cottino, vol. IV, tomo I, Cedam, Padova, 2010, 704 ss., spec. a 711 ss.).
In virtù di tali ragioni, concordemente con la dottrina maggioritaria (per tutti: P. Magnani, Commento sub art. 2400, inCommentario alla riforma delle società, a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, in Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, a 140) e con l’unico precedente giurisprudenziale sul punto (Tribunale di Milano, 3 giugno 2012), i giudici del capoluogo lombardo hanno ritenuto che l’approvazione della revoca da parte del Tribunale abbia carattere costitutivo.