1. Introduzione
Il regio decreto No (M/70) del 28 marzo 2018 ha modificato l’Income Tax Law di cui al regio decreto No (M/1) 15/1/1425H (6 marzo 2004), per brevità “ITL”, in relazione alla tassazione delle imprese impegnate nel settore delle risorse naturali e, in particolar modo, quelle operanti nel settore del gas naturale (per brevità “GN”).
Il novellato quadro normativo riguarda l’ambito delle definizioni, calcolo della base imponibile e prevede una riduzione dell’aliquota d’imposta.
In particolar modo, il Titolo 10 della ITL, rubricato “Natural Gas Investment Tax”, è stato interamente abrogato e la ITL modificata come indicato di seguito.
2. Definizioni
Al di là della definizione di “GN” – contenuto nell’articolo 1 ITL – il regio decreto N. (M/70) del 28 marzo 2018 ha introdotto la definizione di “investimento nel GN” e “trasporto di GN”.
La definizione di “investimento nel GN” include i processi di esplorazione e produzione di prodotti di GN, associato o non associato, inclusi il gas condensato, così come il processo di perforazione, raffinazione e trattamento e frammentazione del trasporto di prodotti di GN, associato o non associato, loro liquidi, gas condensati e altri elementi associati.
La definizione di “trasporto di GN” deve includere il trasferimento di prodotti di GN, associato o non associato, di GN da impianti di purificazione e impianti di retail o trasferiti da ciascuno di questi impianti a destinazioni di consumo, così come il trasferimento di prodotti condensati e liquidi di GN, non includendo le reti di distribuzione locale e le pipelines poste da soggetti che non siano produttori di GN, dopo il punto vendita ufficiale.
3. Base Imponibile e aliquota
La novella incide, altresì, sulla ridefinizione di reddito imponibile e di reddito derivante da investimenti nel GN.
Il reddito imponibile è costituito dalla somma di tutti i redditi derivanti dalle attività (fonti) tassabili – a prescindere dalla natura delle stesse e dalla forma di corresponsione del pagamento ricevuto – nonché plusvalenze ed eventuali sopravvenienze, sottratti i redditi esenti (articolo 8(1) ITL).
Per quanto riguarda il reddito derivanti da investimenti nel GN il reddito è rappresentato dalla sommatoria di tutte le vendite, cessioni o trasferimenti di GN, gas liquido o condensato, in aggiunta al sulfureo o in altra forma. Vi sono inclusi anche qualsiasi altra forma di entrata derivante da attività incidentali o “non ordinarie” collegate alle attività principali, a prescindere dalla finalità o anche dalla fonte, ivi inclusi i redditi derivanti dalla utilizzazione di energia eccedente in stabilimenti assoggettati ad imposizione su investimenti relativi a GN (articolo 8(2) ITL).
L’aliquota della ITL è stata abbassata dal 30% al 20% (nuovo articolo 7(b) ITL).
4. Imprese attive nel settore del GN e nel settore O&H
La novella si occupa anche di dettare una disciplina di raccordo fra regime relativo al settore del GN e regime, ordinario, applicabile al settore Oil and Hydrocarbon (per brevità “O&H”).
Nel caso di imprese impegnate in ambo i settori, l’imposta dovuta sarà pari alla somma delle due imposte (i.e. l’imposta relative al settore GN più quella relative al settore O&H) che, come spiegato nel par. 5 infra, dovrà essere calcolata separatamente (articolo 7(e) ITL).
5. Calcolo della base imponibile e riporto in avanti delle perdite
Le regole relative al calcolo della base imponibile sono state modificate al fine di poter disciplinare il caso delle imprese che producano redditi tanto nel settore del GN quanto in quello dell’O&H.
Più esattamente, la base imponibile dei soggetti impegnati nel settore dell’O&H è costituita dagli utili netti (meno oneri deducibili) ma non include la base imponibile derivante da investimenti nel settore del GN (articolo 6(f) ITL, come modificato). La base imponibile per un soggetto impegnato nel settore del GN è rappresentata degli utili netti (redditi meno deduzioni) e detta base imponibile deve essere considerata indipendentemente dal reddito derivante da altre attività (nuovo articolo 6(g) ITL).
Le perdite nette derivanti da attività nel settore del GN non possono essere compensate con utili derivanti dal settore d O&H e viceversa (articolo 21 ITL).
6. Entrata in vigore e fonte
Secondo quanto dispone il regio decreto N. (M/70) del 28 marzo 2018, le nuove regole di applicheranno alle imprese operanti nel settore del Gas Naturale (per brevità “GN”) a far data dal 1° gennaio 2018.
Il regio decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale saudita N. (4719) del 26/7/1439H, pag. 5 disponibile nel solo testo ufficiale in lingua araba.