Gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente a uno Stato membro di concludere con un investitore di un altro Stato membro una convenzione di arbitrato ad hoc che renda possibile la prosecuzione di un procedimento arbitrale avviato sulla base di una clausola compromissoria di contenuto identico a tale convenzione, presente in un accordo internazionale concluso tra i due Stati membri suddetti e nulla a causa della sua contrarietà ai medesimi articoli.
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