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Archiviazione delle segnalazioni all’ANAC: le modifiche al Regolamento

29 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2024 l’avviso di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’ANAC della delibera n. 346 del 3 luglio 2024, relativa alla revisione del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, in riferimento ai casi di archiviazione delle segnalazioni all’ANAC.

In particolare, è stato modificato l’art. 7 del citato regolamento, relativamente all’archiviazione delle segnalazioni.

In particolare, il dirigente provvederà all’archiviazione delle segnalazioni all’ANAC, oltre che nei casi di cui all’art. 6, anche in caso di:

  • manifesta infondatezza della segnalazione
  • contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti
  • richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti
  • manifesta incompetenza dell’Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici
  • finalità palesemente emulativa della segnalazione
  • segnalazioni per le quali l’intervento dell’Autorità non è più attuale.

Inoltre, il dirigente non darà luogo all’avvio del procedimento istruttorio delle segnalazioni che non risultano prioritarie in applicazione dei criteri indicati all’art. 4, co. 4 del citato regolamento, qualora allo stato degli atti non sussistano elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell’interesse pubblico coinvolto dall’appalto; è comunque fatta salva l’attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell’Autorità.

Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione, con l’indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni cui non ha seguito l’avvio del procedimento istruttorio.

Tali prospetti, previa presa d’atto del Consiglio, sono pubblicati nel sito dell’Autorità, quale informativa rivolta agli esponenti (salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione).

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Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
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