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Archivio dei rapporti con operatori finanziari: chiarimenti AE sulle comunicazioni delle holding di partecipazione

26 Febbraio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ del 20 febbraio 2020, di seguito espressamente riportata, recante chiarimenti sulle comunicazioni da parte delle holding finanzarie di partecipazione all’Archivio dei rapporti con operatori finanziari dell’Anagrafe Tributaria, come previsto dall’art. 7 comma 6, del Dpr 605/1973 e dall’articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010.

Holding: quali sono le modalità di comunicazione allArchivio delle partecipazioni e delle obbligazioni?

La Circolare n. 18/E del 2007 al paragrafo 4.2 annovera tra i rapporti oggetto di comunicazione da parte delle holding:

  1. le partecipazioni;
  2. i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
  3. i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime; Non sono oggetto di comunicazione i prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Holding che siano emessi da Stati sovrani, da Istituti di credito di diritto pubblico nazionali o altri intermediari finanziari iscritti in Banca d’Italia; tali prestiti obbligazionari sono comunicati dall’intermediario che ha il rapporto con la Holding sottoscrittrice;
  4. il rapporto finanziario corrispondente al contratto di tesoreria accentrata per le Holding appartenenti ad un gruppo, c.d. “cash pooling”; tale rapporto viene di norma comunicato dalla Holding ‘pool leader’. Nel caso la pool leader non abbia obblighi di conferimento all’Archivio, la comunicazione del cash pooling deve essere effettuata da una delle Holding del gruppo che sono soggette agli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  5. il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della Holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell’art. 2346 sesto comma c.c.

In particolare:

  • le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all’Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all’Archivio con il codice rapporto 22;
  • i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;
  • il c.d. “cash pooling” è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o ‘pool leader’ o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; la comunicazione del “cash pooling” da parte delle società aderenti al ‘pool’ è richiesta solo nel caso in cui la “pool leader” non sia assoggettata agli obblighi di cui all’art. 7 comma 6 del dPR n. 605/1973;
  • le garanzie sono da comunicare col codice rapporto 16.
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