Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2022 di attuazione dell’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al trattamento dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682 del medesimo articolo.
L’archivio dei rapporti finanziari è una sezione specifica dell’Anagrafe tributaria nella quale sono registrati i dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che:
- hanno in essere qualsiasi rapporto con gli operatori finanziari;
- realizzano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio o in favore di terzi.
I dati ricompresi nell’archivio dei rapporti finanziari riguardano:
- il codice fiscale;
- il totale delle situazioni di dare e avere delle movimentazioni dei rapporti previsti all’articolo 7, comma 6, del dPR 29 settembre 1973, n. 605;
- ogni informazione inerente ai fini dei controlli fiscali (es. giacenza media annua, depositi, conti correnti).
Il fine ultimo dell’archivio dei rapporti finanziari è quello di prevenire e contrastare l’evasione e l’elusione fiscale mediante l’individuazione di adeguati criteri di rischio utili ad indirizzare i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, e per favorire l’adempimento spontaneo.
Il decreto in oggetto specifica quanto previsto dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ossia:
- le disposizioni relative al contenuto minimo necessario di cui all’art. 23, paragrafo 2, del regolamento che istituisce l’archivio dei rapporti finanziari;
- i limiti relativi relative agli obblighi e ai diritti previsti dagli articoli 15-18 e 21 del regolamento;
- le regole di esercizio, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati;
- idonee misure di tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, tra cui quelle in materia di sicurezza, di controlli di qualità dei dati e sulle programmazioni logiche adoperate, nonché le modalità indirizzate a diminuire il rischio di inesatta raffigurazione della capacità contributiva.