Con sentenza del 14 gennaio 2015, n. 477, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio secondo cui l’art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore della legge delega (15 novembre 1992), quali siano le loro caratteristiche strutturali e, dunque, pure a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva.
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