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Giurisprudenza

L’art. 2929 bis cod. civ. si applica solo ai negozi che risultano all’evidenza a titolo gratuito

12 Febbraio 2016

Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis

Tribunale di Brescia, 10 dicembre 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Massima

L’art. 2929 bis cod. civ. si applica soltanto ai negozi che risultano all’evidenza a titolo gratuito, non potendosi, in effetti, ammettere l’esecuzione forzata prima che sia intervenuto l’accertamento della gratuità o meno della causa dell’atto”.

Fatto

Nel 2015 la Banca revocava un affidamento ed attenzionava un atto di compravendita immobiliare compiuto pochi mesi avanti dal garante fideiussore. In particolare, il fideiussore (coniuge A) aveva trasferito al coniuge B la proprietà di un immobile acquistato alcuni anni addietro. Nell’atto i coniugi, in regime di separazione dei beni, premettevano che l’immobile era stato a suo tempo acquistato dal coniuge A al prezzo di 100 con provvista del coniuge B; descrivevano, quindi, gli assegni circolari e bancari emessi / tratti direttamente dal coniuge B a favore della parte venditrice. L’immobile era così venduto dal coniuge A al coniuge B sempre allo stesso prezzo di 100. Il coniuge B, però, non pagava il prezzo di 100 al coniuge A, dichiarando di essere creditore dell’originaria provvista, e, conseguentemente, invocava, in suo favore, la compensazione dei reciproci debiti / crediti sino a concorrenza di 100.

La Banca, assumendo che, in occasione del primo atto di compravendita, il coniuge B, elargendo le somme necessarie al pagamento del prezzo, realizzasse una donazione indiretta a favore del coniuge A, e che, quindi, in assenza di alcun preesistente rapporto di debito / credito, la seconda compravendita (senza pagamento del prezzo) integrasse parimenti una donazione indiretta (questa volta dal coniuge A al coniuge B) compiuta in suo pregiudizio; ritenendo che ciò integrasse la fattispecie di cui all’art. 2929 bis cod. civ., promuoveva pignoramento immobiliare contro il coniuge B. Quest’ultimo proponeva, invece, sia opposizione al precetto che opposizione all’esecuzione. Il G.E., con decreto inaudita altera parte, sospendeva l’esecuzione, così motivando:

“[…] ritenuto che la regola dettata dall’art. 2929 bis opera solo per i negozi che all’evidenza risultano a titolo gratuito non potendosi diversamente ritenere esperibile il rimedio dell’esecuzione forzata anticipata prima di accertare se in realtà si tratti di negozio retto da causa gratuita;

ritenuto infatti che la gratuità dell’atto è condizione speciale dell’azione e deve risultare documentalmente e con evidenza, senza necessità di specifici accertamenti propri dell’azione di simulazione e/o dell’azione revocatoria[…]”.

Diritto

L’interpretazione del Giudice dell’Esecuzione è piuttosto chiara e discrimina nettamente tra il presupposto della novella legislativa ed il tradizionale rimedio dell’art. 2901 cod. civ., ponendo l’accento sulla evidente gratuità dell’atto. Evidente gratuità che, per essere tale, non va fatta emergere – per usare una reminescenza poetica – dall’atro fondo dell’atto, bensì deve risultare dalla semplice lettura delle dichiarazioni delle parti. Se così non fosse, dovrebbe ricorrersi alla causa ordinaria prima di poter sottoporre il bene del terzo ad esecuzione forzata. Ci si permette una breve riflessione in merito.

La nozione in gioco è, essenzialmente, quella di “atti di alienazione compiuti a titolo gratuito” e va indagata l’intenzione del Legislatore obiettivata nella norma. A questo proposito, è utile premettere che la novella interviene a garantire l’effettività della responsabilità patrimoniale generica di cui all’art. 2740 cod. civ., ritenendo il Legislatore che l’azione revocatoria ordinaria sia insufficiente; limitando la fattispecie a determinate categorie di atti, per i quali è stata introdotta una presunzione ex lege del loro carattere pregiudizievole, con inversione dell’onere della prova a carico dell’eventuale opponente. In tale quadro, è parimenti utile richiamare i criteri ermeneutici di cui all’art. 12) delle Preleggi e, sulla scorta di questi, anche l’antico brocardo “ubi lex voluit dixit”. Tanto richiamato, il Legislatore prescrive che si tratti di “un atto del debitore […] di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito”. Ora, se il Legislatore avesse inteso limitare tale categoria ai soli atti apertis verbis gratuiti, non avrebbe, ragionevolmente, introdotto la perifrasi “atto del debitore di alienazione compiuto a titolo gratuito”. Sarebbe bastato il richiamo alle donazioni. Sarebbe, cioè, bastato utilizzare il sostantivo “donazione” come segue: “[…] o una donazione […] che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti”. Al contrario, l’introduzione della suddetta perifrasi marca la scelta di includere ogni e qualsiasi atto traslativo di un diritto reale su beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri che abbia natura gratuita. Sulla gratuità dell’atto, poi, se possa trattarsi soltanto di un atto formalmente gratuito oppure anche di un atto formalmente a titolo oneroso ma sostanzialmente a titolo gratuito, va premesso che, nella stessa perifrasi, il Legislatore non si è limitato ad allargare il campo a tutti gli atti traslativi con l’utilizzo della locuzione “atto di alienazione”, ma ha specificato che si debba trattare di un atto di alienazione “compiuto a titolo gratuito”. Ecco, l’attenzione va posta proprio sull’uso del participio passato “compiuto”. Il Legislatore avrebbe, infatti, potuto proseguire la locuzione “atto di alienazione” specificandone soltanto la natura “a titolo gratuito”. Invece, ha introdotto anche il participio passato “compiuto”, con il che ha esaltato la realtà storica del fatto, e cioè la sostanza dell’atto che le parti hanno effettivamente voluto e così “compiuto. A questo primo argomento ermeneutico, va aggiunto quanto segue. Il contratto principe traslativo di un diritto reale che possa essere formalmente stipulato a titolo gratuito è – come detto – la donazione. In effetti, un contratto che fosse qualificato come contratto di vendita, ma che fosse formalmente stipulato a titolo gratuito sarebbe una contraddizione in termini. Ora, se ciò è vero – ed è vero –, nel momento in cui il Legislatore non intendeva limitare la categoria di atti in esame alle sole donazioni, bensì intendeva comprendere ogni e qualsiasi altro atto traslativo di diritti reali ma nondimeno “compiuto” a titolo gratuito; potendo soltanto un contratto di donazione essere formalmente stipulato a titolo gratuito, ebbene, deve giocoforza ammettersi che il Legislatore intendesse trattarsi non soltanto di atti formalmente e sostanzialmente a titolo gratuito, ma anche di atti solo sostanzialmente a titolo gratuito. Un atto formalmente stipulato a titolo oneroso ma sostanzialmente a titolo gratuito è un atto relativamente simulato. Volendo esemplificare: è il caso di un contratto di vendita in cui le parti dichiarino che la proprietà di un bene immobile sia trasferita contro un certo prezzo, che è già stato pagato, mentre, nella realtà storica dei fatti, tale prezzo non è mai stato pagato; o, ancora, quello in cui le parti dichiarino l’estinzione dell’obbligazione di pagamento del prezzo con modi diversi dall’adempimento, ma senza che ne sussistano i presupposti o, peggio, simulandoli. Ecco, ciascuno di questi è un atto di alienazione “compiuto” a titolo gratuito. La nozione introdotta, per non essere svilita nella sua ratio, non può non comprendere anche tali fattispecie. Si dirà che il terzo sarebbe pregiudicato ancora prima che sia stata accertata la causa gratuita dell’atto e che questo potrebbe avvenire soltanto a mezzo di una azione di simulazione o revocatoria. Epperò: in primo luogo, il terzo, consapevole della sostanziale gratuità dell’atto, non ha certo l’obbligo di opporsi; in secondo luogo, il Legislatore, nel richiamare i rimedi delle “opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile”, allorquando il terzo voglia viceversa contestare “la sussistenza dei presupposti [di tutti i presupposti] di cui al primo comma”, ha presidiato anche la posizione del terzo, e, nella misura in cui dovesse ritenersi che la nozione di “atto del debitore di alienazione compiuto a titolo gratuito” includa anche le donazioni indirette, ragioni di evidente economia processuale impongono che la gratuità dell’atto sia accertata in sede di opposizione del terzo, che è un giudizio a cognizione piena, in cui può bene indagarsi, tra gli altri, anche tale presupposto.

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