Con ordinanza del 13 luglio 2013, il Tribunale di Siena (Presidente ed Estensore il Dott. Stefano Benini) ha affermato il principio secondo cui, nella consumazione del delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p., l’influenza sul processo volitivo di colui che viene indotto in errore, deve essere stata causalmente determinante nella produzione del danno, nel senso che ove questo non avrebbe avuto luogo senza la fraudolenta induzione in errore, non è ravvisabile il reato.
Più in particolare, in tema di truffa dell’amministratore unico di una società per azioni, l’induzione in errore degli organi societari di controllo deve essere tale da aver impedito il loro intervento, che altrimenti potrebbe sostanziarsi nella revoca dell’amministratore e dell’atto di disposizione patrimoniale.