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Attualità

(A)Simmetrie del nuovo regime fiscale degli utili d’impresa

4 Luglio 2018

Daniele Canè, Dottore di ricerca in diritto tributario, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

1. Nell’ultimo biennio, si sono succedute alcune riforme che hanno profondamente modificato la tassazione degli utili d’impresa, eliminando alcune asimmetrie e creandone di nuove. Occorre metterle in luce, perché la considerazione delle simmetrie fiscali offre un’importante chiave di lettura delle logiche della tassazione aziendale.

E’ stata in primo luogo ridotta l’aliquota dell’imposta sui redditi delle società (Ires), dal 27,5 al 24 per cento[1], e corrispondentemente elevate le percentuali di imponibilità (sui soci) di dividendi e plusvalenze, per portare la tassazione aggregata Ires-Irpef a livello dell’aliquota marginale Irpef massima. In particolare, l’imponibilità degli utili percepiti da trust ed enti non commerciali è passata dal 77,74 al 100 per cento[2].

Le imposte sostitutive su utili e plusvalenze conseguiti da persone fisiche non imprenditori, in relazione a partecipazioni non qualificate, sono state prima portate dal 20 al 26 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014[3], e successivamente estese anche alle partecipazioni qualificate. La legge di bilancio 2018 ha così eliminato il sistema dell’esclusione (participation exemption), che era stato introdotto nel 2003, in luogo del precedente sistema del credito, per eliminare la doppia imposizione degli utili societari (quando alla tassazione sulla società, che li produce, segue quella sul socio, che li consuma).

E’ stato poi introdotto – a fine 2016, ma con effetto dal 2018[4] – un regime opzionale di tassazione separata dei redditi prodotti da imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria; redditi che, di regola, concorrono al reddito di imprenditori e soci, scontando le aliquote progressive Irpef. Si tratta di una flat tax “a metà” o, meglio, di un sistema a “doppia aliquota” (diverso – è il caso di precisarlo – dalla Dual Income Tax): il reddito non consumato, che rimane nel circuito produttivo-impresa, è soggetto ad un’aliquota proporzionale pari a quella prevista per l’Ires (24 per cento); quello consumato da imprenditore e soci sconta invece le aliquote progressive Irpef, come tutti i redditi di lavoro.

Dulcis in fundo, la doppia aliquota è stata “estesa” alle srl a ristretta base sociale (quelle con non più di venti soci-persone fisiche e con volumi di ricavi contenuti), i redditi prodotti dalle quali sono – in verità – già di norma soggetti all’Ires proporzionale e poi, una volta e solo se distribuiti, anche alle aliquote progressive Irpef o alla ritenuta del 26 per cento (a seconda che il socio sia un imprenditore o un non imprenditore).

2. L’eliminazione della pex è conseguenza dell’abbassamento dell’aliquota Ires e del progressivo innalzamento dell’aliquota sulle rendite finanziarie. Questi due fattori avevano determinato una maggiore tassazione – sul socio – degli utili relativi a partecipazioni non qualificate (19,76 per cento, corrispondente alla ritenuta del 26 per cento sull’intero dividendo di 76) rispetto a quella degli utili relativi a partecipazioni qualificate (che risulta dall’applicazione dell’aliquota progressiva Irpef sulla parte imponibile del dividendo[5]).

La legge di bilancio 2018 intendeva dunque riparare a quella che era vista come una sperequazione, dato che alla base della distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate era la (giusta) convinzione che chi possedeva le prime manifestasse una maggiore capacità di contribuire – e andasse quindi tassato di più – di chi possedeva le seconde.

Si è rimediato ad un’ingiustizia, ma se ne sono create altre. Non si è infatti considerato che la differenza di tassazione appena descritta era lieve, se non impercettibile, per i soci con redditi elevati (sopra almeno ai 55.000 euro), nelle cui mani è di solito concentrato il possesso di partecipazioni qualificate e in relazione alla cui situazione era stata per l’appunto tarata la misura dell’esclusione[6].

Inoltre, e soprattutto, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non – per quanto impreciso fosse il criterio adottato[7] – serviva a differenziare la tassazione del socio-persona fisica che ha il controllo della società, e può sostanzialmente assimilarsi ad un co-imprenditore, dal socio di minoranza, che è invece un investitore. Il primo era infatti tassato in misura (grosso modo) pari all’imprenditore individuale; il secondo come un qualsiasi percettore di redditi finanziari.

Sebbene non fosse perfettamente efficiente, perché comunque l’esclusione parziale non assicurava una tassazione del reddito distribuito dalle società di capitali uguale a quello prodotto dall’impresa individuale, il sistema precedente era comunque più equo di quello attuale, che tratta allo stesso modo il socio di controllo e il piccolo investitore.

Questo risultato è asistematico, se ritiene che il possesso di una partecipazione qualificata o di controllo equivalga, sul piano fiscale, al co-esercizio dell’impresa, seppur indiretto. Si può invece giustificare, se si vede nei soci di medie e grandi società di capitali (diverse dalle piccole srl) dei meri investitori di capitali, da trattare come tutti i possessori di redditi finanziari[8].

3. Le recenti riforme hanno anche ridotto l’efficienza fiscale di veicoli comunemente utilizzati nella pianificazione patrimoniale.

E’ stata in primo luogo elevata la tassazione sugli utili percepiti da società semplici, che sono ora pienamente imponibili sui soci, essendo stata eliminata l’esclusione prima prevista dall’art. 47, comma 1, 1° periodo, Tuir. E’ forse un effetto non calcolato della riforma.

Sono poi divenuti pienamente imponibili anche gli utili percepiti da enti e trust non commerciali, che, fino al 2014, beneficiavano dell’esclusione quasi totale (95 per cento) prevista per le società di capitali e gli enti commerciali. Sicché, oggi non è più conveniente – quanto alla tassazione diretta – destinare intrust non commerciali partecipazioni societarie, dato che gli utili finiscono per essere tassati in misura di gran lunga superiore rispetto alla percezione diretta: se i beneficiari sono individuati (trust “trasparente”), la tassazione complessiva può arrivare al 56,68 per cento (ben più elevata del 43,76 per cento, che è la tassazione complessiva, Ires più ritenuta, sugli utili da partecipazione diretta); se non sono individuati (trust “opaco”), tocca al massimo il 42,24 per cento, ma i beneficiari non hanno il diritto di percepire periodicamente i redditi dal trust.

L’incremento della percentuale di imponibilità degli utili percepiti da trust non commerciali ha determinato un’evidente differenza proprio tra trust opachi di questo tipo(le cui erogazioni non sono tassate sui beneficiari, siccome non costituiscono reddito) e beneficiari individuati-persone fisiche (sempre di trust non commerciali). Gli utili percepiti da questi ultimi subiscono una tassazione complessiva decisamente maggiore a causa delle aliquote Irpef, che toccano valori più elevati di quella Ires (56,68 per cento contro 42,24 per cento).

Persone fisiche (non imprenditori) e trust non commerciali “opachi” sono però entrambi beneficiari finali del reddito prodotto dalla società e andrebbero tassati allo stesso modo. D’altro canto, è difficile giustificare aliquote progressive per enti diversi dalle persone fisiche, che non “sentono” il sacrificio dell’imposta. Non vi è, dunque, una vera discriminazione, ma un’asimmetria impositiva, causata dal fatto che la presenza del trust, anche se “trasparente”, aggrava la tassazione del dividendo per il beneficiario-persona fisica (rispetto alla percezione diretta).

Per correggere questa asimmetria, si potrebbe applicare agli utili percepiti dal trust “trasparente” non commerciale lo stesso regime dei beneficiari: ritenuta fissa per beneficiari non imprenditori e non residenti (salvo convenzioni); nessuna ritenuta ed esclusione parziale per beneficiari imprenditori. Teoricamente funziona, ma il problema è pratico: come può chi paga il trustee conoscere la natura dei beneficiari del trust?

4.Il nuovo regime “a doppia aliquota”, chiamato Iri (che sta per “Imposta sul reddito d’impresa”) ha modificato le valutazioni di convenienza fiscale nella scelta della forma giuridica dell’impresa, favorendo imprese individuali, società di persone e piccole srl a scapito delle medie e grandi società di capitali.

Questa scelta dipende, come noto, dalla somma delle aliquote nominali (organizzazione/società e socio) sugli utili distribuiti.

Con l’Iri, imprenditori individuali e società di persone hanno la possibilità di avere il reddito “non consumato” tassato in misura pari ai redditi prodotti dalle società di capitali; mentre quello “consumato” sconta solo le aliquote progressive, che toccano, al massimo, il 43 per cento. Questo vale anche per i soci delle “piccole” srl che optano per l’Iri.

Gli utili percepiti dai soci di società di capitali che non possono adottare l’Iri scontano, invece, un’aliquota complessiva (Ires più ritenuta) sempre superiore al 43 per cento (sebbene di poco, per i soci con aliquote marginali massime). Questo divario si amplia, tra l’altro, man mano che si abbassa l’aliquota marginale Irpef e diviene decisamente significativo per coloro che si trovano nel secondo e terzo scaglione Irpef, che sono i soggetti potenzialmente più interessati all’Iri.

Nel complesso, l’investimento in imprese Iri, che “distribuiscono” regolarmente gli utili, può essere molto più conveniente dell’investimento in medie e grandi società di capitali, che non possono adottare l’Iri. Tra le imprese Iri, poi, sono avvantaggiate le piccole srl, che consentono la stessa tassazione delle imprese individuali ma, in più, il beneficio della responsabilità limitata.

Questa differenza tra piccole e grandi società di capitali si deve, per la verità, all’estensione alle prime del regime di trasparenza tipico delle società di persone (sebbene prima si verificasse in misura inferiore[9]). Ma si trattava, allora e non oggi, di un effetto ben calcolato nell’intento di equiparare la tassazione dell’utile prodotto da società di persone e da piccole srl.

5.Vista da una prospettiva più ampia, l’Iri crea un’altra distorsione, che non riguarda direttamente gli utili d’impresa ma il ruolo della contabilità nella determinazione della ricchezza.

L’introduzione dell’Iri conferma la distinzione, tutta fiscale del “mondo-impresa” in due categorie: imprese individuali, società di persone e piccole srl, da una parte, medio/grandi società di capitali, dall’altra.

Nel primo gruppo, però, si trovano realtà eterogenee tra loro, come i piccoli imprenditori, rispetto alle cui esigenze la contabilità ordinaria risulta sproporzionata e poco utile.

L’organizzazione di queste imprese, che spesso si esaurisce nell’imprenditore stesso, è minimale (o non esiste proprio) rispetto a quella di enti collettivi. Viene insomma distorto il ruolo della contabilità, che non è graduato in ragione delle esigenze dell’imprenditore ma della tassazione[10].

Questa considerazione rivela, poi, un’altra incoerenza della “doppia aliquota”, frutto di una visione della tassazione ancorata all’efficienza economica e non alla realtà[11].

Per gli imprenditori individuali, è impensabile distinguere nettamente la sfera imprenditoriale, dove il reddito è prodotto e reinvestito, da quella privata, dove il reddito è consumato. Il piccolo artigiano, ad esempio, lavora per consumare; il suo reddito è per definizione destinato al consumo suo e dei famigliari, perché egli “è” l’impresa e non è possibile distinguerlo da essa[12].

 


[1] Art. 1, comma 61, l. 28 dicembre 2015, n. 208.

[2] Art. 1, comma 64, l. 208/15; art. 1, comma 2, d.m. 26 maggio 2017.

[3] Artt. 3 e 4, d.l. 24 aprile 2014, n. 66.

[4] Art. 1, commi 547-548, l. 11 dicembre 2016, n. 232, posticipato dall’art. 1, c. 1063, l. 27 dicembre 2017, n. 205.

[5] 11,93 per cento per i soci nel secondo scaglione, cui si applica un’aliquota Irpef del 27 per cento; 16,80 per cento per quelli nel terzo, con aliquota del 38 per cento; 18,11 per cento per quelli nel quarto, con aliquota del 41 per cento.

[6] V. A. Santoro, Profili economici, in Imposta sul reddito delle società, a cura di F. Tesauro, Bologna, 2007, 53.

[7] Fissato al 2 o 20 per cento dei diritti di voto e al 5 o 25 per cento della partecipazione al capitale di – rispettivamente – società quotate e non.Per una critica, A. Viotto, Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni, Torino, 2013, 110.

[8] F. Padovani, Investimenti in società di capitali e imposizione sul reddito, Milano, 2009, anche per riferimenti.

[9] L’esclusione parziale per gli utili da partecipazioni qualificate, combinata con l’aliquota progressiva, produceva in effetti un carico fiscale complessivo comunque inferiore, per gli scaglioni Irpef meno elevati, alla odierna ritenuta fissa.

[10] Problema annoso del nostro fisco: cfr. G. Tremonti, G. Vitaletti, La fiera delle tasse, Bologna, 1991, 191; Min. Finanze, La riforma fiscale. Libro bianco, 1994, 128; R. Lupi, Diritto amministrativo dei tributi. Ovvero: si pagano le imposte quando qualcuno le impone, Roma, 2017, 148 (cfr. agg. online).

[11] In argomento, v.R. Lupi, Evasione fiscale, paradiso e inferno. Teoria della tassazione analitico-aziendale e delle sue disfunzioni in Italia, Wolters Kluwer, 2008, 355.

[12] Per una diversa valutazione, D. Stevanato, Dalla crisi dell’Irpef alla flat tax. Prospettive per una riforma dell’imposta sul reddito, Bologna, 2016, 186.

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