Con sentenza n. 700 del 20 gennaio 2012 il Tribunale di Napoli ha affermato il principio secondo cui l’emissione di assegni bancari compilati successivamente alla loro emissione, come l’emissione di assegni post-datati, comporta la nullità radicale del titolo, che può valere soltanto come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c.; di conseguenza, il destinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, a meno che egli non rinunci, anche implicitamente, al vantaggio dell’inversione dell’onere della prova.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10