Con Risposta n. 382 del 18 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità per la banca di addebitare al cliente che ha richiesto l’emissione dell’assegno circolare, diverso da quello in forma libera, l’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 642 del 1972.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha evidenziato come, nel vigente quadro normativo previsto dall’art. 22 del suddetto d.p.r. n. 642 del 1972, i soggetti passivi obbligati in solido al pagamento dell’imposta di bollo sono entrambe le parti, vale a dire sia la banca emittente che il cliente che le richiede l’emissione dell’assegno circolare, diverso da quello in forma libera.
Sono da considerarsi nulli eventuali patti contrari al regime di solidarietà dell’articolo 22.