La responsabilità della banca negoziatrice, nell’attività di identificazione nel legittimo portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all’incasso, ha natura di responsabilità contrattuale (sub specie di «contatto qualificato») e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva; questa responsabilità della banca negoziatrice fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell’impresa – che viene a operare nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione sottostante – di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
La banca negoziatrice chiamata a rispondere, ex art. 43, comma 2, l.a., del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è quindi ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ.
La Cassazione ha escluso la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente – ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 – stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Né rientra nei parametri di diligenza professionale in discorso la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a questa prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva.