Con la sentenza in oggetto, in relazione al contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza penale della falsificazione di assegni non trasferibili a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite con il seguente quesito: «Se la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall’art. 485 cod. pen. (rubricato “Falsità in scrittura privata” ed oggi depenalizzata, a seguito dell’intervento del D.Lgs. n. 7 del 2016) e non in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” (di cui all’art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.Lgs. n. 7 del 2016)».
Sullo stesso tema, da ultimo la stessa Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza del 12 febbraio 2018, n. 19380 (in allegato) ha risolto la questione escludendo la riconducibilità del fatto alla fattispecie dell’art. 491 c.p.