Con sentenza n. 23077 del 10 ottobre 2013 la suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il traente il quale, dopo aver emesso il titolo, ordini alla banca di non pagare, si assume il rischio del protesto e, in caso di revoca della provvista o estinzione anticipata del conto, della sanzione amministrativa ex art. 2 l. n. 386 del 1990, non potendo tale condotta essere giustificata neanche dall’intento di prevenire il rischio dell’inadempimento altrui.
In tale ipotesi, il cliente è quindi l’unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti alla banca non potendosi dolere del protesto eziologicamente determinato dagli ordini medesimi.