Con sentenza n. 36795 del 20 agosto 2012 il Giudice di Pace di Roma ha affermato il principio secondo cui, laddove l’assegno bancario a nome del correntista rechi una firma contraffatta e non conforme, in assenza di denuncia di furto o smarrimento dello stesso assegno, il protesto deve essere iscritto contro il titolare del conto.
Diversa l’ipotesi in cui la sottoscrizione dell’assegno rechi un nome leggibile di persona diversa dall’intestatario del conto di traenza, nel qual caso il protesto non può essere elevato nei confronti del correntista (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 16 luglio 2010, n. 16617).