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Giurisprudenza

Assegno bancario: nominativo contro cui va elevato l’atto di protesto

16 Settembre 2016

Cassazione Civile, Sez. I, 14 settembre 2016, n. 18083

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell’apparente riferibilità dell’assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l’azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l’assegno, non essendovi neppure interesse a conoscere il nome del titolare del conto su cui l’assegno è tratto, né la sua solvibilità, in quanto non si è formalmente obbligato per la relativa somma, e conseguentemente risulta del tutto non inadempiente.

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