La responsabilità di una banca che paghi un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal beneficiario, in ragione di un’errata identificazione di chi presenti il titolo per l’incasso, prescinde da qualsiasi addebito di colpa.
Ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. Legge Assegno), che «derog[a] sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia al disposto comune dettato, in tema di obbligazioni, dall’art. 1189 c.c.», la banca che paghi a favore di un soggetto non legittimato «non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato» (Cass. n. 1098/1999; Cass. n. 3654/2003; Cass. n. 7949/2010).