Con sentenza 19 gennaio 2012 n. 613 il Tribunale di Napoli ribadisce l’orientamento secondo cui l’emissione di un assegno bancario privo di data costituisce una violazione del precetto normativo di cui agli artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933 (c.d. Legge cambiaria). In carenza di un suo requisito essenziale, il titolo di credito deve ritenersi radicalmente nullo ed inidoneo a fungere da mezzo di pagamento, potendo valere soltanto come promessa di pagamento.
In applicazione di tale principio il Tribunale di Napoli ha ritenuto che l’assegno bancario in esame, privo della data di emissione, potesse rivestire fra le parti valore di mera promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con la conseguente operatività della presunzione “iuris tantum” dell’esistenza del rapporto sottostante.
In ragione di tale presunzione, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l’effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell’intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, essendo viceversa il debitore, il quale intenda resistere all’azione di adempimento, onerato della prova dell’inesistenza o dell’invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero della sua estinzione.