Con Decisione n. 6466 del 22 aprile 2022, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è espresso in merito alla diligenza della banca per andare esente da responsabilità nel caso di verifica di un assegno circolare contraffatto.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente si recava presso la banca richiedendo il versamento di un assegno circolare ottenuto a seguito del pagamento di una compravendita, che però veniva rifiutato in quanto presentava delle anomalie del QR Code.
Successivamente il ricorrente tornava presso la banca con un secondo assegno, che ad una prima verifica non presentava:
- problemi relativi al QR Code;
- correzioni;
- irregolarità cartolari;
- segni di contraffazione;
- alterazioni che avrebbero potuto consentire l’accertamento della contraffazione.
La banca a quel punto provvedeva al versamento dell’assegno circolare con riserva di verifica e salvo buon fine.
Sull’esenzione da responsabilità della banca per assegno circolare contraffatto
Sull’operato della banca, l’ABF ha escluso la responsabilità, in quanto, le regole di diligenza in materia di circolazione degli assegni, prevedono che l’intermediario risponda per il cattivo pagamento dell’assegno circolare contraffatto solo quando vi sia una alterazione lampante del titolo in base alle conoscenze del “bancario medio”.
Obblighi di diligenza del prenditore dell’assegno
D’altro canto, l’ABF rileva il comportamento gravemente negligente del ricorrente che, a seguito della rilevazione delle anomalie del primo assegno non si era allertato e, anzi aveva insistito per portare all’incasso il secondo, sempre proveniente dal medesimo soggetto e senza aver ottenuto il “bene emissione” dall’intermediario.
Cos’è il bene emissione?
Il bene emissione è uno strumento interbancario per verificare l’autenticità di un assegno mediante richiesta alla banca emittente il titolo di credito sull’effettiva emissione dello stesso.