Nell’ambito dell’azione per la restituzione della somma portata da assegno circolare mai riscosso va rilevato che il rapporto tra il titolare dell’assegno stesso e dell’istituto bancario si configura come mandato, che è sempre revocabile; qualora però sia trascorso il termine triennale dall’emissione previsto ex art. 84 R.D. n. 1736/93 per l’azione cartolare del beneficiario, il quale non potrà più ottenere il pagamento, si deve ritenere che il richiedente l’assegno potrà ripetere la provvista senza necessità di revocare il mandato, in quanto oggettivamente venuto meno.
La Suprema Corte chiarisce pertanto che dallo spirare del triennio previsto per l’azione cartolare del beneficiario decorre quindi la prescrizione decennale del diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare ex artt. 2935 e 2946 c.c.