Con sentenza del 27 settembre 2012, n. 2049, il Tribunale di Verona in composizione monocratica, nella persona del dott. Pier Paolo Lanni, ha affermato il principio secondo cui l’istituto di credito, nel caso in cui accetti di effettuare, su richiesta di un suo correntista, una verifica preventiva sulla “copertura” di un assegno circolare, assume un’obbligazione integrativa del contratto di conto corrente, che non può ritenersi diligentemente adempiuta con la semplice telefonata rivolta ad un operatore non identificato della banca emittente.
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