Con sentenza n. 17146 del 09 ottobre 2012 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il pagamento avvenuto a mezzo assegno di traenza può essere rifiutato dal creditore solo in presenza di un giustificato motivo.
Resta in tal caso fermo che, per il debitore, l’effetto liberatorio si verifica solamente nel momento in cui il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro indicata nel titolo, ricadendo sul debitore il rischio della relativa inconvertibilità.
Nel caso di specie, la Corte ha fatto proprio, con specifico riferimento all’assegno di traenza, l’orientamento già espresso dalle Sezione Unite secondo cui, nelle obbligazioni pecuniarie, fatti salvi specifici obblighi di legge, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare. Nel primo caso, il creditore non può rifiutare il pagamento, come invece può nel secondo, solo per giustificato motivo, da valutarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva.