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Giurisprudenza

Assegno di traenza: il controllo sui documenti non è sufficiente

20 Aprile 2021

Cassazione Civile, Sez. VI, 14 aprile 2021, n. 9842 – Pres. Scaldaferri, Rel. Dolmetta

La Sentenza in oggetto valuta i profili di diligenza che una banca deve adottare nel caso in cui venga posto all’incasso un assegno di traenza.

Sul piano della struttura compositiva del documento, l’assegno di traenza è privo di firma di traenza quando viene inoltrato dalla banca trattaria al suo beneficiario; tale firma verrà apposta dal medesimo beneficiario in seguito, nella prossimità, cioè, della presentazione del titolo per l’incasso.

La banca trattaria, pertanto, non possiede lo specimen di firma del beneficiario, né, tanto meno, dispone di un simile strumento di verifica la banca negoziatrice. Ne discende che la presentazione all’incasso di un assegno di traenza da parte di persona diversa da quella dell’effettivo beneficiario non suppone, né passa attraverso alcun tipo di abrasione o alterazione, o comunque correzione, del documento che forma il titolo di credito.

La mancata disponibilità di sottoscrizioni di comparazione della firma di traenza comporta che l’attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario dello stesso sia particolarmente attenta e quindi la necessità di valutare più riscontri che comunque posseggano taglio non cartolare: nel senso che non facciano riferimento alla firma di traenza apposta sul titolo (al tempo della sua presentazione), né alle caratteristiche dell’«intrinseco» documentale.

In questo contesto, ruolo primario vengono di sicuro a svolgere i documenti di identità personale del presentatore come carta di identità, passaporto ovvero patente di guida. Allo scrupoloso esame e controllo di questo genere di documenti dovrà dunque propriamente rivolgersi (e in via elettiva) l’attività della banca negoziatrice.

Tuttavia, in ragione delle peculiari caratteristiche dell’assegno di traenza non v’è ragione oggettiva per assegnare al controllo dei documenti d’identità un valore senz’altro esaustivo o tale da mettere sempre e comunque a tacere ogni diversa indicazione che, nell’eventualità, il contorno della fattispecie concreta venga a presentare

Il controllo affidato al documento di identità si pone cioè come aspetto «naturale» (o prioritario, o anche «tipico», se si preferisce) di un comportamento che aspiri a onorare la diligenza professionale, ma non può dirsi in sé stesso sufficiente.

La concreta presenza in fattispecie di altri segnali – come divergenti da quelli nel caso portati dal riscontro di un documento di identità e di peso in sé significativo – viene in effetti a mettere in discussione l’esito del controllo e dunque ad esigere, sotto il profilo della valutazione di diligente comportamento della banca negoziatrice, l’effettuazione di altre, più specifiche e approfondite verifiche.

Sulla base di tale assunto la Corte d’appello di Roma, in base ad una valutazione non contestata dalla Cassazione rispetto ai criteri di manifesta non ragionevolezza e plausibilità, rilevanti in sede di legittimità, ha valorizzato il fatto che, nel concreto, il prenditore non era un «cliente abituale» del locale ufficio postale; che, anzi, aveva appena aperto, proprio presso quell’ufficio, un apposito libretto postale; che su questo libretto aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell’assegno, per poi esigerle appena qualche giorno dopo; che l’ufficio postale utilizzato per queste operazioni era situato in una parte del territorio italiano molto distante da quella propria dell’indirizzo del beneficiario del titolo.

 


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