La banca negoziatrice di un assegno non trasferibile, ha l’obbligo di verificare l’esatta corrispondenza del nominativo dell’intestatario del titolo con quello del portatore all’incasso e, nel caso in cui dal titolo risulti che l’intestatario agisce in nome e per conto dell’effettivo beneficiario, deve sincerarsi che l’incasso avvenga mediante accreditamento delle somme su un conto intestato al beneficiario. Sulla banca, infatti, grava un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, che, tuttavia, si limita a quanto risulta dal titolo e non implica la necessità di effettuare ulteriori verifiche su elementi extratestuali.
Nell’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha trattato e meglio specificato quali siano gli obblighi professionali in capo alla banca nel caso di incasso di un assegno non trasferibile da parte di un soggetto rappresentante di un altro beneficiario.
Nello specifico, una società, cessionaria di un credito nei confronti di una Banca, ha agito in giudizio nei confronti dell’istituto di credito in quanto quest’ultimo aveva consentito l’incasso di un assegno intestato ad un privato e recante prima del nome di questi la dicitura «curatore» sul conto corrente personale del privato. L’accredito dell’importo in questione sul conto corrente personale del soggetto privato e non sul conto corrente dell’effettivo beneficiario, secondo la prospettazione della Società, integrava un inadempimento dell’istituto di credito.
Dopo che la Corte d’Appello aveva escluso la negligenza della Banca, la Società ha proposto ricorso per Cassazione rilevando che l’istituto di credito fosse gravato non solo dell’obbligo di identificare personalmente il prenditore, ma anche dell’obbligo di indagare sulla qualità di «curatore» e sincerarsi quindi che le somme di cui al titolo di credito fossero destinate al rappresentato.
In primis la Corte ha ritenuto che la generica qualifica di «curatore» accanto al nominativo del beneficiario dell’assegno non comporta per la banca traente l’obbligo di verificare l’effettiva natura del rapporto di curatela né se il legittimo prenditore abbia l’obbligo di versare le somme in un conto separato rispetto al proprio. In altre parole, ove non risulti dal titolo evidente che l’effettivo beneficiario sia soggetto diverso dall’intestatario, che del primo è solo rappresentante, la diligenza dell’operatore deve limitarsi all’effettuazione di indagini sulla regolarità formale del titolo, sull’effettiva individuazione del soggetto che lo porta all’incasso e sulla verifica della corrispondenza del suo nominativo con quello cui è intestato l’assegno, essendo preclusa qualsiasi altra indagine extratestuale.
Non sussiste neppure nel caso in esame la violazione dell’art. 43 r.d. n. 1736 del 1933: la banca, infatti, è responsabile nel caso in cui abbia consentito l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo. Tale obbligo di protezione, tuttavia, è adempiuto dalla semplice verifica della corrispondenza del beneficiario del titolo con il portatore, essendo preclusa qualsiasi ulteriore indagine relativa al rapporto sottostante.
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso per Cassazione proposto dalla Società affermato il seguente principio di diritto: «la banca negoziatrice di un assegno – di traenza o circolare – non trasferibile, ha l’obbligo di verificare l’esatta corrispondenza del nominativo dell’intestatario del titolo con quello del portatore all’incasso e, nel caso in cui dal titolo risulti che l’intestatario agisce in nome e per conto dell’effettivo beneficiario (come, ad esempio, quando l’assegno è intestato a Tizio, nella qualità di curatore del fallimento Alfa), deve sincerarsi che l’incasso avvenga mediante accreditamento delle somme su un conto intestato al beneficiario. Sulla banca, infatti, grava un obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto) nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione. Tale obbligo di protezione, tuttavia, si limita a quanto risulta dal titolo e non implica la necessità di effettuare ulteriori verifiche su elementi extratestuali».