Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del R.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato — per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo — dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
Nel caso di specie, la banca ha dimostrato di avere diligentemente adempiuto all’obbligo di identificazione del portatore dell’assegno depositando la copia della carta d’identità e del codice fiscale esibiti dal portatore dell’assegno presentatosi come effettivo intestatario a richiesta dell’addetto allo sportello che, ictu oculi, non presentavano tracce di evidente contraffazione e non avrebbe potuto essere a conoscenza del fatto che il reale beneficiario fosse una persona diversa, seppure con lo stesso nome, in quanto nessun dato rilevante in questo senso emergeva dal titolo.