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Giurisprudenza

Assegno non trasferibile: le SU sul concorso di colpa del mittente in caso di spedizione per posta ordinaria

27 Maggio 2020

Cassazione Civile, Sez. Un., 26 maggio 2020, n.9769 – Pres. Tirelli Rel. Mercolino

Di cosa si parla in questo articolo

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.

 

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