Con sentenza n. 3588 del 24 febbraio 2015 la Cassazione ha confermato il principio secondo cui i limiti di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dall’art. 2722 cod. civ. riguardano le prove dirette a dimostrare, per un rapporto convenzionale, una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, e non sono perciò riferibili alle prove dirette a contrastare il contenuto di una dichiarazione unilaterale, quale è una quietanza o un assegno di conto corrente, non venendo in tali casi in considerazione ne’ una scrittura che documenta una convenzione ne’ una convenzione integrativa o contraria a quella documentata da una scrittura.
In applicazione di questo principio, la Cassazione ha evidenziato come anche la dazione d’un assegno a scopo di garanzia, soggetta ad un termine di efficacia, rientra nel genus delle dichiarazioni unilaterali e, quindi, anche rispetto ad essa di conseguenza non opera il divieto di prova per testi di cui all’art. 2722 c.c.