Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato ha pubblicato la massima n. 82/2022 che affronta il tema delle clausole statutarie per le assemblee telematiche.
La massima sulle clausole statutarie per le assemblee telematiche, unitamente al commento del Notariato e delle relative note bibliografiche, è pubblicata in allegato. Di seguito i principi indicati.
Per una gestione proficua dell’assemblea che prevede l’accesso dei soci attraverso mezzi di telecomunicazione (ibrida o telematica) c.d. biunivoci (collegamento bilaterale, a due vie) è opportuno che:
a) lo statuto non debba ricomprendere solamente una generica previsione al riguardo, ma dovrà disciplinare (anche attraverso il ricorso al regolamento assembleare) i poteri dell’organo amministrativo in ragione della scelta, da attuarsi nel momento della convocazione, delle scelte sullo svolgimento dell’assemblea, precisando se essa sia di tipo discrezionale, subordinata all’esistenza di certi presupposti, o vincolata, sia sull’an sia sul quomodo;
b) l’avviso di convocazione dell’assemblea riporti le scelte effettuate dal CdA, anche precisando specificatamente modo la piattaforma di collegamento che verrà utilizzata; tale attività non rappresenta un requisito di validità, infatti, la comunicazione può essere effettuata anche successivamente ai soci;
c) lo statuto/il regolamento assembleare non lasci al singolo socio la scelta del mezzo di telecomunicazione da utilizzare, ma preveda che tale scelta sia rimessa alla società, prevedendo, dei meccanismi di recupero dell’istanza partecipativa nel caso di richieste dei soci in situazioni di emergenza;
d) lo statuto/il regolamento assembleare individui le soluzioni da adottare in caso di malfunzionamento del collegamento, prevenendo così la possibilità di impugnative.